Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Le Commissioni devono procedere all'esame ed alla risoluzione dei ricorsi per gruppi e specie di contribuenti giusta la tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C) approvata con ministeriale decreto 5 settembre 1877; e quando si tratti di ricorsi per l'esame dei quali sono richieste speciali cognizioni potranno richiedere l'intervento di funzionari civili o militari o di altre persone pratiche nella materia i quali avranno soltanto voto consultivo.
[2]Gli agenti delle imposte per gli accertamenti da essi rispettivamente promossi od in loro vece l'ispettore delle imposte della provincia, potranno intervenire, con voto consultivo, alle sedute della Commissione provinciale, cui ai sensi del precedente articolo e' deferito il giudizio in prima istanza sui ricorsi relativi all'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.
[3]Gli agenti titolari degli uffici esterni possono essere rappresentati anche dall'agente superiore del capoluogo di Provincia.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva