Art. 15
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[1]I cessionari, privati, societa' ed enti, di una azienda commerciale od industriale sono solidalmente responsabili dell'imposta di ricchezza mobile e sovrimposta gravanti i profitti di guerra dei precedenti esercenti l'azienda ceduta, anche quando la cessione dell'azienda stessa sia anteriore alla iscrizione a ruolo dei profitti suaccennati.
[2]Agli effetti del presente articolo si ritiene cessionario chi in qualunque luogo continua l'azienda gia' esercitata dal cedente.
[3]L'esercizio negli stessi locali dell'industria o del commercio gia' esercitati da altri costituisce presunzione della cessione agli effetti del presente articolo.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva