Art. 16
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[1]Gli amministratori delle societa' anonime ed in accomandita per azioni in carica all'atto della messa in liquidazione della societa' di cui fanno parte, quelli che lo siano stati nei dodici mesi precedenti la liquidazione stessa, ed i liquidatori sono in proprio solidalmente responsabili della imposta di ricchezza mobile, della sovrimposta di guerra, delle penalita' e sopratasse dovute in forza del presente allegato, qualunque sia l'epoca dello accertamento o della iscrizione in ruolo dei redditi relativi.
[2]Sono pure solidalmente responsabili delle imposte e sovrimposte di ricchezza mobile sulle riserve speciali di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1916, n. 123.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva