Art. 17

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L'intendente di finanza, qualora ritenga che la riscossione della imposta di ricchezza mobile, della sovrimposta straordinaria e delle sopratasse e penalita' di cui al presente allegato non sia sufficientemente garantita dalla cauzione dell'esattore, potra' disporre che le somme dovute per detti titoli da determinati contribuenti vengano pagate direttamente al ricevitore provinciale ai sensi dell'art. 82 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281.

Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1916-11-19;1568~art17 · fonte su Normattiva