Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]L'intendente notifichera' agli interessati il provvedimento di cui al precedente articolo con le modalita' stabilite per la notificazione degli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile, diffidandoli che non saranno ritenuti validi i pagamenti da essi o per loro conto fatti agli esattori dopo tale notificazione.
[2]Del provvedimento stesso l'intendente dara' notizia all'esattore, accordandogli una tolleranza sui versamenti uguale all'ammontare delle quote d'imposta da pagarsi dai contribuenti direttamente ai ricevitori provinciali.
[3]Gli esattori che non abbiano avuto dai contribuenti, nei termini di cui al citato art. 82 della legge di riscossione, la quietanza dell'imposta pagata al ricevitore provinciale, saranno tenuti a compiere senz'altro gli atti esecutivi contro i debitori morosi, in mancanza di che l'intendente dovra' revocare la tolleranza.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva