Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Agli effetti del precedente articolo si presumono redditi realizzati in conseguenza della guerra, fino a prova contraria, quelli comunque verificatisi per aumenti di produzione o di commercio, oppure per elevamento di prezzi posteriormente al 1° agosto 1914.

[2]Le disposizioni del presente allegato si applicano anche nei riguardi di contribuenti, enti o privati, che in forza di leggi speciali godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi ordinari.

Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1916-11-19;1568~art2 · fonte su Normattiva