Art. 2
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[1]Agli effetti del precedente articolo si presumono redditi realizzati in conseguenza della guerra, fino a prova contraria, quelli comunque verificatisi per aumenti di produzione o di commercio, oppure per elevamento di prezzi posteriormente al 1° agosto 1914.
[2]Le disposizioni del presente allegato si applicano anche nei riguardi di contribuenti, enti o privati, che in forza di leggi speciali godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi ordinari.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva