Art. 20

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[1]Al ministro delle finanze e' data facolta' di emanare in qualunque tempo le ulteriori disposizioni che possono occorrere per l'applicazione del presente allegato.

[2]Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: Il ministro delle finanze MEDA.

Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1916-11-19;1568~art20 · fonte su Normattiva