Art. 20
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[1]Al ministro delle finanze e' data facolta' di emanare in qualunque tempo le ulteriori disposizioni che possono occorrere per l'applicazione del presente allegato.
[2]Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: Il ministro delle finanze MEDA.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva