Art. 3
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[1]Per reddito ordinario si intende la media di quello definitivamente accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile nel biennio 1913-914.
[2]Per gli enti o privati non ancora soggetti alla imposta di ricchezza mobile o i cui redditi siano in contestazione, i redditi ordinari vengono determinati con opportuni confronti coi redditi gia' definitivamente accertati per la imposta stessa nel biennio anzidetto al nome di contribuenti della stessa categoria. In ogni modo il reddito ordinario non puo' essere valutato ad un importo inferiore all'8% del capitale investito.
[3]Per la determinazione dei nuovi o maggiori redditi degli intermediari si terra' conto della entita' degli affari conclusi col loro intervento.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva