Art. 4
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Per capitale investito s'intende quello risultante da atti, libri di commercio regolarmente tenuti e altre prove certe anteriori alla data di pubblicazione del decreto Reale 21 novembre 1915, n. 1643, all. B, e che sia effettivamente impiegato nella produzione del reddito; in difetto di tali atti o prove il capitale investito si presumera' con opportuni confronti nella misura occorrente per la produzione del reddito.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva