Art. 6
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[1]Nella determinazione del reddito di guerra agli effetti della sovrimposta le agenzie terranno conto come passivita' deducibili delle svalutazioni ed ammortamenti eccezionali di speciali impianti fatti in contemplazione di forniture di guerra.
[2]Si terra' conto altresi' delle provvigioni corrisposte dai commercianti ed industriali agli intermediari, purche' ne sia pienamente giustificata la sussistenza e siano contemporaneamente accertati la persona ed il domicilio degli intermediari stessi nello Stato. I commercianti e gli industriali restano obbligati solidariamente al pagamento di una quota proporzionale alle provvigioni dedotte, della imposta e sovrimposta dovuta dagli intermediari. Contro i solidariamente responsabili si procede solo dopo escusso infruttuosamente l'obbligato diretto.
[3]Per la determinazione dell'aliquota di sovrimposta relativa al reddito degli industriali e commercianti la percentuale del profitto sul capitale si calcola tenendo conto anche del reddito ordinario.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva