Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[2]Chi dichiari un reddito inferiore di oltre un terzo a quello che rimanga come sopra definitivamente accertato, incorre in una sopratassa pari alla differenza tra la sovrimposta che sarebbe stata dovuta in base alla dichiarazione e quella definitivamente stabilita.
[3]Quando pero' il reddito venga accettato col silenzio o concordato fra l'agenzia ed il contribuente, la sopratassa per omessa, tardiva od infedele dichiarazione verra' condonata.
Testo vigente dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva