Art. 10

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[1](Art. 4 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, all. A; art. 8 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809, e articolo 5 decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789).

[2]Adottata dal Consiglio comunale la deliberazione di cui all'art. 1, la Giunta provvede, direttamente od a mezzo di speciale Commissione da essa nominata, alla formazione di una prima matricola pel contributo straordinario.

[3]La detta matricola viene pubblicata, a cura del sindaco, per 15 giorni all'albo pretorio e nello stesso termine sono fatte le notificazioni a tutti gli inscritti, a mezzo del messo comunale, con invito a produrre, entro 20 giorni, le prove dei versamenti spontaneamente fatti, di cui all'art. 9.

[4]La Commissione di cui all'art. 117 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, oppure, per i Comuni del mezzogiorno e delle isole, quella di cui all'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in base agli atti prodotti dai contribuenti, forma quindi la matricola definitiva che viene pure pubblicata all'albo per 10 giorni.

[5]Entro questo termine sono fatte nuove notificazioni ai contribuenti per i quali non siano state tenute valide, in tutto od in parte, le prove prodotte di versamenti spontanei di cui all'art. 9.

[6]Nei 15 giorni da quest'ultima notificazione e dalla pubblicazione della matricola possono, rispettivamente, ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa i contribuenti di cui al precedente comma e tutti i contribuenti nel Comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del regolamento 12 febbraio 1911, numero 297.

[7]La Giunta provinciale amministrativa decide inappellabilmente.

[8]Quando la decisione della Giunta Provinciale amministrativa sia fondata sul disconoscimento della prova prodotta per gli effetti dell'articolo 9 e il contribuente nel termine di cinque giorni dalla notificazione dichiari di non sottomettersi alla pronuncia, rimarra' sospesa la iscrizione nel ruolo, e la Giunta provinciale trasmettera' gli atti all'autorita' giudiziaria per gli effetti degli articoli 214, 280 e 281 del Codice penale.

[9]Per tutto quanto riflette i ruoli si applicheranno le disposizioni dell'art. 121 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

[10]La riscossione sara' fatta dall'esattore coi privilegi fiscali stabiliti per la esazione delle imposte dirette e sara' ripartita in tre rate bimestrali.

[11]Fra tali privilegi sono compresi quello di cui al 3° comma dell'art. 43 del testo unico 29 giugno 1902, n. 208, per le partite di sovrimposta riferentesi ad immobili che appartengano a ditta o a persona diversa da quella che figura nei ruoli fondiari, e quelli previsti negli articoli 62 e 63 della legge (testo unico) 24 agosto 1877, n. 4021, sulla imposta di ricchezza mobile.

Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art10 · fonte su Normattiva