Art. 11
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[2]Le somme incassate dai Comuni in base al presente decreto saranno erogate da una Commissione composta del sindaco che la presiede, di tre membri eletti dalla Giunta comunale e di tre nominati dal prefetto con preferenza ai maestri elementari, ai medici condotti ed al parroco.
[3]E' data facolta' al prefetto, quando concorrano gravi motivi, di dichiarare sciolta la Commissione di cui al comma precedente, e di provvedere direttamente alla ricostituzione integrale di essa, sostituendo anche, ove occorra, altra persona al sindaco nella presidenza.
Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva