Art. 11

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[1](Art. 5, 1° comma del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, numero 1090, allegato A, e art. 3, 1° comma, decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789).

[2]Le somme incassate dai Comuni in base al presente decreto saranno erogate da una Commissione composta del sindaco che la presiede, di tre membri eletti dalla Giunta comunale e di tre nominati dal prefetto con preferenza ai maestri elementari, ai medici condotti ed al parroco.

[3]E' data facolta' al prefetto, quando concorrano gravi motivi, di dichiarare sciolta la Commissione di cui al comma precedente, e di provvedere direttamente alla ricostituzione integrale di essa, sostituendo anche, ove occorra, altra persona al sindaco nella presidenza.

Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art11 · fonte su Normattiva