Art. 12

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[1](Art. 6 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809, e art.3, 2° e 3° comma, decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789).

[2]Nei Comuni ove esistono e funzionano regolarmente Comitati o Associazioni riconosciuti a norma del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, il provento del contributo straordinario e' devoluto esclusivamente a tali Comitati o Associazioni.

[3]Se al momento dell'applicazione del contributo esistano nel Comune piu' Comitati legalmente riconosciuti aventi per fine l'assistenza civile in genere, la erogazione del contributo sara' eseguita dal Comitato designato dal prefetto. Questi potra' anche ripartire la erogazione fra piu' Comitati, determinando, in tal caso, il compito di ciascuno di essi per ragione di materia o di luogo.

[4]Contro i provvedimenti adottati dal prefetto in applicazione del presente articolo e del precedente non e' ammesso alcun gravame.

Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art12 · fonte su Normattiva