Art. 2

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[1](Art. 2, 1° comma, decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1809 e art. 2, 1° e 2° comma, decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449).

[2]Il contributo straordinario e' commisurato sul tributo complessivo dovuto al Comune - comprese la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati e la tassa sugli automobili per la parte spettante al Comune - per il quale il contribuente e' inscritto nei ruoli messi in riscossione nell'anno in cui il contributo e' deliberato.

[3]E' pure compresa nel tributo complessivo, per ciascun contribuente inscritto nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile messi in riscossione nel Comune in detto anno, la somma corrispondente ai 60 centesimi dell'imposta medesima.

[4]Non si terra' conto, per l'applicazione del contributo, di quei redditi pei quali l'imposta di ricchezza mobile viene pagata dal debitore del reddito con diritto di rivalsa sul creditore, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 del testo unico della legge 24 agosto 1877, numero 4021.

Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art2 · fonte su Normattiva