Art. 3
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[2]Nei Comuni che avessero formato il ruolo del contributo in conformita' del 1° comma del precedente articolo, dovranno essere compilati, sempre a cura delle Amministrazioni comunali, ruoli suppletivi per la esazione del contributo o del supplemento di contributo che risulti dovuto dai contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in applicazione del 2° comma dell'articolo stesso.
[3]Se in seguito ad ulteriori accertamenti e a definizioni di reclami prodotti contro singole partite di tributo o contro l'intera matricola di una tassa, il tributo complessivo dei singoli contribuenti diventi maggiore di quello risultante dai ruoli posti in riscossione, il contributo straordinario sara' aumentato in proporzione e riscosso con ruoli suppletivi.
Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva