Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 3 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449).
[2]Quando una ditta abbia succursali o stabilimenti in Comuni che intendano applicare il contributo, potranno i detti Comuni determinare presuntivamente il tributo complessivo sul quale va commisurato il contributo straordinario esigibile dai Comuni stessi, accertando il reddito e la imposta di ricchezza mobile da attribuirsi alle succursali o agli stabilimenti con i criteri fissati per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite.
[3]Ove il contributo venga applicato anche dal Comune nel quale la ditta ha la sua sede principale, essa puo' chiedere che siano detratte le quote di reddito e di imposta di ricchezza mobile sulle quali fu applicato il contributo nei primi Comuni.
[4]Sulle contestazioni che possono sorgere fra il Comune dove la ditta ha la sede principale e quelli nei quali ha succursali o stabilimenti decide la Giunta provinciale amministrativa quando si tratti di Comuni della stessa Provincia, e il ministro delle finanze se i Comuni appartengono a Provincie diverse.
Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva