Art. 5
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[1](Art. 2 decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1968).
[2]Agli effetti del contributo straordinario, la sovrimposta dovuta su beni immobili indivisi e' attribuita ai singoli comproprietari in quote uguali ed a ciascuno di essi e' calcolata la rispettiva quota, salvo, a chi pretenda di esser tenuto ad una quota minore, l'obbligo di darne la prova, esibendo i titoli, in sede di reclamo contro la matricola, ai sensi del successivo art. 10.
Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva