Art. 5

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[1](Art. 2 decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1968).

[2]Agli effetti del contributo straordinario, la sovrimposta dovuta su beni immobili indivisi e' attribuita ai singoli comproprietari in quote uguali ed a ciascuno di essi e' calcolata la rispettiva quota, salvo, a chi pretenda di esser tenuto ad una quota minore, l'obbligo di darne la prova, esibendo i titoli, in sede di reclamo contro la matricola, ai sensi del successivo art. 10.

Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art5 · fonte su Normattiva