Art. 6

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[1](Articolo 4 decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789, e articolo 3 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809).

[2]La tariffa, secondo la quale il contributo puo' essere applicato, e' stabilita nel modo seguente:

[3]Da lire 15 a L. 25,99 non oltre il 5 per cento.

[4]Da lire 26 a lire 50,99 non oltre il 7 per cento.

[5]Da lire 51 a lire 200,99 non oltre il 10 per cento.

[6]Da lire 201 a lire 500,99 non oltre il 15 per cento.

[7]Da lire 501 a lire 1000,99 non oltre il 20 per cento.

[8]Da lire 1001 a lire 2000,99 non oltre il 25 per cento.

[9]Da lire 2001 in piu' non oltre il 30 per cento.

[10]L'aliquota per l'applicazione del contributo a ciascuna delle categorie suindicate non potra' mai essere inferiore a quella stabilita come massima per la categoria precedente.

[11]La Giunta provinciale amministrativa potra', con la stessa procedura di cui all'articolo primo, ultimo comma, aumentare l'aliquota quando sia stata deliberata in misura insufficiente ai bisogni dell'assistenza civile nel Comune.

Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art6 · fonte su Normattiva