Art. 8
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[2]Sono esenti dal contributo straordinario:
[3]1° i contribuenti che risultino ammessi al sussidio governativo in dipendenza del richiamo sotto le armi di un membro della propria famiglia;
[4]2° le istituzioni pubbliche di beneficenza;
[5]3° gli enti morali aventi per fine l'assistenza agli invalidi ed agli orfani della guerra;
[6]4° l'Amministrazione dello Stato per tutti i beni di qualsiasi natura e provenienza ed a qualunque uso adibiti, che siano iscritti nei catasti e per i quali siano comprese quote di sovrimposta nei ruoli delle imposte dirette sotto qualsiasi intestazione al demanio dello Stato.
Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva