Art. 8

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[1](Art. 2, 2° comma, decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, alleg. A; art. 5 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809; art. 6 decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789 e articolo unico del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, numero 948).

[2]Sono esenti dal contributo straordinario:

[3]1° i contribuenti che risultino ammessi al sussidio governativo in dipendenza del richiamo sotto le armi di un membro della propria famiglia;

[4]2° le istituzioni pubbliche di beneficenza;

[5]3° gli enti morali aventi per fine l'assistenza agli invalidi ed agli orfani della guerra;

[6]4° l'Amministrazione dello Stato per tutti i beni di qualsiasi natura e provenienza ed a qualunque uso adibiti, che siano iscritti nei catasti e per i quali siano comprese quote di sovrimposta nei ruoli delle imposte dirette sotto qualsiasi intestazione al demanio dello Stato.

Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art8 · fonte su Normattiva