Art. 9
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[2]Saranno ammesse a compensazione od a diminuzione del contributo straordinario dovuto a termini dei precedenti articoli le somme che il contribuente provi in qualunque modo di avere versato a favore di uno dei Comitati o delle Associazioni per l'assistenza Civile esistenti od esistiti, ovvero alla Cassa comunale per scopo di assistenza civile.
[3]Nei Comuni ove esistono e funzionano regolarmente Comitati od Associazioni per l'assistenza civile, riconosciuti a norma dell'arti 1° del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1142, e che abbiano deliberato l'imposizione del contributo straordinario posteriormente all'8 gennaio 1917 (data dell'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1809), non saranno ammesse a compensazione o a diminuzione se non le somme state versate ad uno dei Comitati od Associazioni anzidette.
[4]Le maggiori somme dovute ai Comitati o alle Associazioni stesse per obblighi volontariamente assunti saranno riscosse con la procedura stabilita dalla legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639.
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