Art. 9

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[1](Art. 3 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, all. A, art. 7 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809).

[2]Saranno ammesse a compensazione od a diminuzione del contributo straordinario dovuto a termini dei precedenti articoli le somme che il contribuente provi in qualunque modo di avere versato a favore di uno dei Comitati o delle Associazioni per l'assistenza Civile esistenti od esistiti, ovvero alla Cassa comunale per scopo di assistenza civile.

[3]Nei Comuni ove esistono e funzionano regolarmente Comitati od Associazioni per l'assistenza civile, riconosciuti a norma dell'arti 1° del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1142, e che abbiano deliberato l'imposizione del contributo straordinario posteriormente all'8 gennaio 1917 (data dell'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1809), non saranno ammesse a compensazione o a diminuzione se non le somme state versate ad uno dei Comitati od Associazioni anzidette.

[4]Le maggiori somme dovute ai Comitati o alle Associazioni stesse per obblighi volontariamente assunti saranno riscosse con la procedura stabilita dalla legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639.

Testo vigente dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art9 · fonte su Normattiva