Art. 10
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Il Ministro di Agricoltura e Commercio, con decreto da emanarsi, sentito il parere del Consiglio superiore d'agricoltura, potra' concedere, entro i limiti delle somme che verranno stanziate in bilancio, un concorso a Consorzi d'irrigazione costituiti in conformita' alla presente legge, a comuni ed a provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione e di condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione.
Testo vigente dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva