Art. 12

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[1]Il concorso dello Stato non puo' essere concesso se non per l'acqua realmente destinata all'irrigazione, ed a condizione:

[2]1° che l'acqua ottenuta coll'opera di cui sopra e destinata a scopo d'irrigazione sia in quantita' non minore di moduli 1 (litri 100 al minuto secondo). Pero' in circostanze particolari di coltura e di luogo puo' il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, previo il parere del Consiglio di agricoltura, concedere il concorso, anche se l'acqua sia in quantita' minore di moduli 1, ma non inferiore ad un quarto (litri 25 al 1");

[3]2° che i comuni e le provincie sul cui territorio deve farsi l'irrigazione, o alcuno di essi concorrano a sussidiare l'opera, in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato; qualora non siano essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'art. 10.

Testo vigente dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-25;3732~art12 · fonte su Normattiva