Art. 13
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[1]Il concorso dello Stato verra' dato entro i limiti del progetto presentato al Ministero per ottenerlo mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionata alle somme realmente spese nella esecuzione delle opere di cui all'art. 10.
[2]Il concorso dei comuni e delle provincie verra' dato pure a fondo perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.
[3]Le opere di cui sopra potranno essere distinte in piu' parti, e a mano a mano che ciascuna di queste giungera' a compimento, sara', ad istanza degli interessati e sulla proposta del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo V, capo III, ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sara' fatto dopo un anno dalla data della collaudazione.
Testo vigente dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva