Art. 14

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Il concorso verra' concesso per un tempo non maggiore di anni 30. Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il decimo di cui al numero secondo dell'art. 12, non potra' essere maggiore del 3 d'interesse per ogni 100 lire di capitale speso per eseguire le opere di 1ª categoria, e del 2 per cento per quelle di 2ª categoria. Il concorso dello Stato dovra' diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell'ultimo periodo di un altro terzo. In ogni caso non potra' mai superare l'importo della meta' degli interessi, esclusa la quota di ammortamento. Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risulti altrimenti dagli atti.

Testo vigente dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-25;3732~art14 · fonte su Normattiva