Art. 16

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[1]Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e pieno stabilimento del Consorzio, e gli atti successivi che per la durata di anni 6, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori di irrigazione, di cui agli articoli antecedenti, nei quali atti s'intendono compresi quelli di acquisto di acqua per irrigazione.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1886.

[4]UMBERTO.

[5]Grimaldi. Genala. A. Magliani.

[6]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.

Testo vigente dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-25;3732~art16 · fonte su Normattiva