Art. 2
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[1]I consorzi d'irrigazione che verranno costituiti dopo la promulgazione della presente legge, dovranno avere, come parte integrale della loro costituzione, un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare, che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le successive modificazioni che man mano fossero per verificarsi negli stessi.
[2]Ove non esista il catasto geometrico, si supplira' infrattanto con un catasto che abbia per base la descrizione topografica, ed un tipo planimetrico dei fondi da consorziarsi.
Testo vigente dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva