Art. 4

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Costituito il Consorzio, e trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo 22° del libro 3° del Codice civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo, passano di pieno diritto, ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati, nei proprietari successivi.

Testo vigente dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-25;3732~art4 · fonte su Normattiva