Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Costituito il Consorzio, e trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo 22° del libro 3° del Codice civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo, passano di pieno diritto, ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati, nei proprietari successivi.
Testo vigente dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva