Art. 6

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Le condizioni e le riserve che furono fatte da coloro che formano parte di un Consorzio d'irrigazione, potranno essere valide nei rapporti fra Consorzio e consorziati; ma non avranno efficacia alcuna di fronte ai terzi, che avessero dei diritti verso il Consorzio.

Testo vigente dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-25;3732~art6 · fonte su Normattiva