Art. 6
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Le condizioni e le riserve che furono fatte da coloro che formano parte di un Consorzio d'irrigazione, potranno essere valide nei rapporti fra Consorzio e consorziati; ma non avranno efficacia alcuna di fronte ai terzi, che avessero dei diritti verso il Consorzio.
Testo vigente dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva