Art. 7
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La riscossione dei contributi consorziali e' fatta dall'Amministrazione del Consorzio, colle forme, coi privilegi e colle norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette, ferme rimanendo le prescrizioni dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1873 per gli effetti della stessa legge.
Testo vigente dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva