Art. 8

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I fondi inclusi nel perimetro da irrigare, del pari che i fondi circostanti al perimetro stesso, sono sottoposti alle servitu' tutte che si rendesse necessario di stabilire, sia in via temporanea che perpetua, per i lavori di derivazione, passaggio e scolo delle acque, e la indennita' dovuta ai proprietari, se non d'accordo, verra' determinata ai termini degli articoli 603 e 604 del Codice civile. Anche le contestazioni intorno alla necessita' delle servitu' da stabilirsi saranno decise dai tribunali.

Testo vigente dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-25;3732~art8 · fonte su Normattiva