Art. 8
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I fondi inclusi nel perimetro da irrigare, del pari che i fondi circostanti al perimetro stesso, sono sottoposti alle servitu' tutte che si rendesse necessario di stabilire, sia in via temporanea che perpetua, per i lavori di derivazione, passaggio e scolo delle acque, e la indennita' dovuta ai proprietari, se non d'accordo, verra' determinata ai termini degli articoli 603 e 604 del Codice civile. Anche le contestazioni intorno alla necessita' delle servitu' da stabilirsi saranno decise dai tribunali.
Testo vigente dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva