Art. 1
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[1]E' aumentato di un decimo il minimo degli stipendi ai maestri elementari di ciascuna categoria, fissato dalla tabella annessa all'art. 341 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
[2]Nei comuni al disotto dei mille abitanti, e nei quali la imposta fondiaria ha gia' raggiunto la misura massima consentita dalle leggi, i maestri riceveranno in forma di sussidio dal Governo l'aumento indicato.
Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva