Art. 10
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[1]I maestri delle scuole elementari non obbligatorie saranno nominati dai comuni ed, eccetto che per la misura degli stipendi, godranno degli stessi diritti che i maestri delle scuole obbligatorie, salvo il caso della soppressione delle scuole medesime.
[2]Tali maestri, se' iscritti tra gli eleggibili, devono essere prescelti nelle nuove nomine a scuole obbligatorie nello stesso comune.
Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva