Art. 10

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[1]I maestri delle scuole elementari non obbligatorie saranno nominati dai comuni ed, eccetto che per la misura degli stipendi, godranno degli stessi diritti che i maestri delle scuole obbligatorie, salvo il caso della soppressione delle scuole medesime.

[2]Tali maestri, se' iscritti tra gli eleggibili, devono essere prescelti nelle nuove nomine a scuole obbligatorie nello stesso comune.

Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-19;3099~art10 · fonte su Normattiva