Art. 11
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[1]Fermo il disposto degli articoli 334, 335 e 337 della legge 13 novembre 1859, il maestro puo' essere licenziato in qualunque tempo: Per inettitudine pedagogica; Per infermita' che lo renda inabile a continuare il servizio o a riassumerlo; Per essere incorso negli ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura, o due volte in quella della sospensione.
[2]Il licenziamento e' deliberato dal Consiglio comunale;
[3]La proposta del licenziamento appartiene eziandio all'ispettore scolastico.
[4]La deliberazione che pronunzia il licenziamento non avra' effetto esecutivo se non dopo che il Consiglio scolastico provinciale, udite le difese del maestro e le osservazioni del Consiglio comunale, l'avra' approvata.
[5]Contro la deliberazione del comune che ricusa il licenziamento e' rimesso il ricorso, nel termine di un mese, del R. ispettor al Consiglio scolastico provinciale, che decide, sentite le osservazioni del Consiglio comunale e le difese del maestro.
[6]Cosi' il comune come il maestro possono ricorrere al Ministero dalle decisioni del Consiglio scolastico provinciale, entro un mese dal giorno della ricevuta comunicazione.
Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva