Art. 12
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[1]I maestri che intendono licenziarsi da un comune devono darne avviso al sindaco non piu' tardi della fine del mese di maggio.
[2]Non uniformandosi a tale disposizione i maestri non saranno ammessi ad insegnare in altra scuola salvo che per speciali ragioni ne dia autorizzazione il Consiglio scolastico provinciale.
Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva