Art. 16
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[1]Con apposito regolamento sara' provveduto all'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 19 aprile 1885.
[4]UMBERTO.
[5]Coppino.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Pessina.
Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva