Art. 16

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[1]Con apposito regolamento sara' provveduto all'esecuzione della presente legge.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Roma, addi' 19 aprile 1885.

[4]UMBERTO.

[5]Coppino.

[6]Visto, Il Guardasigilli: Pessina.

Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-19;3099~art16 · fonte su Normattiva