Art. 3

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[1]Gli stipendi dei maestri elementari saranno pagati a rate mensili o bimestrali.

[2]Quando tali stipendi non risultino esattamente pagati, i delegati scolastici ne riferiranno all'autorita' scolastica provinciale, la quale provochera' i provvedimenti d'ufficio nei termini dell'art. 142 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A.

[3]Verificandosi nel corso dell'anno un nuovo ritardo, la Deputazione provinciale puo' deliberare, sentito il comune, che anche per i mesi successivi lo stipendio sia direttamente pagato al maestro dall'esattore.

[4]L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine del prefetto e' soggetto alle sanzioni stabilite dall'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª). In tal caso le multe vanno a benefizio della Cassa del Monte delle pensioni.

Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-19;3099~art3 · fonte su Normattiva