Art. 3
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[1]Gli stipendi dei maestri elementari saranno pagati a rate mensili o bimestrali.
[2]Quando tali stipendi non risultino esattamente pagati, i delegati scolastici ne riferiranno all'autorita' scolastica provinciale, la quale provochera' i provvedimenti d'ufficio nei termini dell'art. 142 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A.
[3]Verificandosi nel corso dell'anno un nuovo ritardo, la Deputazione provinciale puo' deliberare, sentito il comune, che anche per i mesi successivi lo stipendio sia direttamente pagato al maestro dall'esattore.
[4]L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine del prefetto e' soggetto alle sanzioni stabilite dall'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª). In tal caso le multe vanno a benefizio della Cassa del Monte delle pensioni.
Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva