Art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Non possono essere sequestrati, ne' pignorati gli stipendi dei maestri, se non per ragioni d'alimenti dovuti per legge, e non oltre la meta', ne' possono essere ceduti in qualsiasi modo.

Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-19;3099~art4 · fonte su Normattiva