Art. 6

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[1]I maestri sono nominati per concorso. Il Consiglio scolastico provinciale apre il concorso, esamina i titoli dei concorrenti, designa e gradua gli eleggibili. Fra questi il Consiglio comunale sceglie e nomina i maestri.

[2]I comuni che assegnano stipendi almeno di un decimo superiore al minimo che compete alla scuola, secondo la classificazione fattane, o che assegnino al maestro una conveniente abitazione, hanno diritto di bandire essi medesimi il concorso e nominare il maestro.

[3]---------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 21/05/1885, n. 118 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-19;3099~art6 · fonte su Normattiva