Art. 7
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[1]Il maestro che ottenne una nomina deve compiere un biennio di prova in un medesimo comune. Quando sei mesi prima dello spirare del biennio il maestro non fu licenziato, s'intendera' nominato per un sessennio.
[2]Compiuto questo sessennio, il maestro che avra' ottenuto dal Consiglio provinciale scolastico l'attestato di lodevole servizio, dietro le ispezioni fatte alla scuola e sentito il Consiglio comunale, sara' nominato a vita.
[3]Il tempo di prova potra' essere accresciuto di due anni eppure di uno solo per volonta' del comune che lo nomina, quando il maestro non ha tenuto l'ufficio nel medesimo comune durante l'intiero biennio o non vi ottenne la conferma.
[4]Il verbale del licenziamento, quando avvenga prima che sia spirato il tempo di prova, dovra' essere motivato.
Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva