Art. 8
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[1]Il maestro non puo' essere nominato definitivamente prima di aver raggiunta l'eta' di anni 22, e dato prova di possedere non solamente la capacita' didattica, ma le disposizioni morali necessarie a compiere degnamente e con vera utilita' pubblica il proprio ufficio.
[2]Fino all'eta' suddeta tutti i maestri saranno nominati in via d'esperimento e confermati di anno in anno.
[3]Quando il maestro nominato in via d' esperimento ottenga due riconferme consecutive, avra' diritto alla prima nomina di due anni.
Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva