Art. 8

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[1]Il maestro non puo' essere nominato definitivamente prima di aver raggiunta l'eta' di anni 22, e dato prova di possedere non solamente la capacita' didattica, ma le disposizioni morali necessarie a compiere degnamente e con vera utilita' pubblica il proprio ufficio.

[2]Fino all'eta' suddeta tutti i maestri saranno nominati in via d'esperimento e confermati di anno in anno.

[3]Quando il maestro nominato in via d' esperimento ottenga due riconferme consecutive, avra' diritto alla prima nomina di due anni.

Testo vigente dal 18 maggio 1885 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-19;3099~art8 · fonte su Normattiva