Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
E' stabilita una imposta sui redditi della ricchezza mobile nella aliquota uniforme del dodici per cento.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva