Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
L'imposta sui redditi della ricchezza mobile si riscuote mediante ritenuta diretta operata dallo Stato, o mediante ruoli nominativi.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva