Art. 11
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[1]L'imposta si riscuote mediante ritenuta diretta operata dallo Stato all'atto del pagamento delle respettive rate:
- a)Sugli stipendi, sulle pensioni e sugli altri assegni fissi personali che si pagano dal Tesoro per conto erariale;
- b)Sui redditi provenienti dai titoli del Debito Pubblico, sia nominativi, sia al portatore, e sulle somme pagate dallo Stato per vincite al lotto, sui premi dei prestiti emessi dallo Stato, sulle annualita' e sugli interessi pagati dallo Stato, o per conto dello Stato da qualunque persona ed in qualunque luogo, si' all'interno che all'estero.
[2]La ritenuta diretta sara' fatta senza alcuna detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito, salvo la riduzione a quattro ottavi degli stipendi, pensioni ed assegni personali.
[3]Non e' ammessa esenzione di tassa pei redditi di ricchezza mobile derivanti da titoli, sia nominativi che al portatore, sui quali la tassa si esige per ritenuta diretta.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva