Art. 14
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[1]Ogni contribuente e' tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiari al lordo, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme prescritti.
[2]Per i minori e per gli incapaci la dichiarazione sara' presentata dai loro legittimi rappresentanti. Per le donne maritate che convivono coi loro mariti e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione di questi redditi sara' presentata per conto delle mogli dai mariti medesimi.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva