Art. 16
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Alle Societa' in accomandita semplice ed a quelle in nome collettivo e' esteso l'obbligo di cui al precedente articolo, limitatamente alla denunzia, oltre i redditi propri, degli stipendi, pensioni ed assegni che pagano ai loro impiegati, e di pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva