Art. 17

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Gli esercenti di stabilimenti industriali, i commercianti e gli esercenti professioni, arti ed industrie devono denunziare gli stipendi, onorari od assegni mensili pagati ai loro aiuti, agenti, commessi e simili, se ragguagliati ad anno raggiungono il minimo imponibile, e sono tenuti a pagare direttamente la relativa imposta, salvo il diritto di rivalersene mediante ritenuta.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art17 · fonte su Normattiva