Art. 18

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →

Le dichiarazioni devono specificatamente distinguere:

  • a)I redditi procedenti da crediti ipotecari o chirografari, o da altri titoli di indole permanente;
  • b)Quelli di durata vitalizia o temporanea, ma non dipendenti dall'opera dell'uomo;
  • c)Quelli procedenti da una professione, da un impiego o da un'industria personale;
  • d)Quelli procedenti da industrie miste di capitale e da commerci;
  • e)I proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in correspettivo di qualsiasi ufficio e ministero.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art18 · fonte su Normattiva