Art. 19

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Saranno compresi nel reddito, e si dovra' tenerne conto nella dichiarazione, gli assegni od emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio o qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti ad altre contribuzioni dirette, e non ricadano nelle eccezioni previste dall'art. 8 della presente legge.

Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art19 · fonte su Normattiva