Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
Ogni individuo od Ente morale, si' dello Stato che straniero, e' tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato.
Testo vigente dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923 · versione 0 su Normattiva